Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 feb 2023
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1/2005. 2.   Per «ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo» si intende un’ispezione effettuata dalle autorità di controllo dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2023/842 — Definizioni | Portale Normativo