Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 feb 2023
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1/2005.
2. Per «ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo» si intende un’ispezione effettuata dalle autorità di controllo dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE.
Storico versioni
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