Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 feb 2023
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1/2005. 2.   Per «ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo» si intende un’ispezione effettuata dalle autorità di controllo dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:842:oj#art-2