Art. 4
Risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo
In vigore dal 17 feb 2023
Risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo
Al fine di prendere decisioni ben informate in sede di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame durante le operazioni di carico e scarico ai fini dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti tengono conto dei pertinenti risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo.
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