Art. 7

Prove visive delle ispezioni e dei controlli ufficiali

In vigore dal 17 feb 2023
Prove visive delle ispezioni e dei controlli ufficiali 1.   Nell’effettuare le ispezioni e i controlli ufficiali conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro del porto marittimo in cui gli animali sono scaricati e caricati conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 scattano fotografie o eseguono video dei seguenti elementi: a) eventuali elementi di costruzione o attrezzature di cui all’allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 che non sono conformi a tale sezione; e b) qualsiasi altro elemento che presenti irregolarità, non sia conforme alle disposizioni pertinenti o possa incidere negativamente sul benessere degli animali. 2.   Le fotografie scattate o i video eseguiti nel corso delle ispezioni e dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono allegati ai fascicoli di ispezione e conservati dalle autorità competenti per la durata del periodo di validità del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2023/842 — Prove visive delle ispezioni e dei controlli ufficiali | Portale Normativo