Art. 13

Cooperazione concernente la non conformità e le sanzioni

In vigore dal 12 gen 2023
Cooperazione concernente la non conformità e le sanzioni 1.   I membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza comunicano all’autorità di vigilanza del gruppo le informazioni relative alle situazioni per le quali hanno accertato che un soggetto di un gruppo di imprese di investimento che rientra nel loro mandato di vigilanza: a) non ha rispettato i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta sul mercato di cui agli atti seguenti: i) il regolamento (UE) 2019/2033 e, ove pertinente, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); ii) la direttiva (UE) 2019/2034; iii) il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); iv) la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); v) la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); b) è soggetto a una delle sanzioni amministrative o ad altre misure amministrative imposte ai sensi dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/2034. 2.   Sulla base delle informazioni scambiate conformemente al paragrafo 1, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza discutono con l’autorità di vigilanza del gruppo il possibile impatto delle questioni di non conformità o delle sanzioni per i soggetti del gruppo interessati o per l’intero gruppo di imprese di investimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1118:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Regolamento (UE) 2023/1118 — Cooperazione concernente la non conformità e le sanzioni | Portale Normativo