Art. 11

Scambio di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale

In vigore dal 12 gen 2023
Scambio di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale 1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue: a) gli elementi di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2019/2034 che sono stati sottoposti a revisione e valutazione prudenziale; b) i risultati della valutazione secondo cui è stata identificata una delle situazioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, comprese, se del caso, informazioni su eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti in conformità degli articoli 39 e 40 della direttiva (UE) 2019/2034 e qualsiasi informazione sulle conclusioni del riesame effettuato in conformità dell’articolo 41 di tale direttiva e, se del caso, le relative richieste di fondi propri aggiuntivi; c) i risultati della valutazione dell’adeguatezza della liquidità effettuata ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e, se del caso, informazioni su eventuali requisiti specifici in materia di liquidità imposti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), e dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034; d) informazioni relative ad altre misure di vigilanza o misure d’intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale; e) informazioni relative alle risultanze delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco pertinenti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo di imprese di investimento o di uno dei suoi soggetti.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2023/1118 — Scambio di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale | Portale Normativo