Art. 12

Scambio di informazioni in merito al riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni

In vigore dal 12 gen 2023
Scambio di informazioni in merito al riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni 1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni pertinenti relative ai risultati del riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni di cui all’articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034. 2.   Se l’autorità di vigilanza del gruppo o qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza si rende conto che un soggetto del gruppo di imprese di investimento, compresa l’impresa madre nell’Unione, non soddisfa più i requisiti per applicare i modelli interni, oppure individua carenze ai sensi dell’articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034, tale autorità di vigilanza del gruppo o tale membro del collegio delle autorità di vigilanza scambia immediatamente le informazioni seguenti, a seconda dei casi: a) una valutazione dell’effetto delle carenze individuate e di eventuali questioni di non conformità ai requisiti per l’uso di modelli interni, nonché del carattere sostanziale di tali carenze e questioni; b) una valutazione del piano presentato dal soggetto pertinente del gruppo di imprese di investimento per ripristinare la conformità e colmare le carenze individuate, comprese le informazioni sul calendario di attuazione di tale piano; c) informazioni relative all’intenzione dell’autorità di vigilanza del gruppo o di un membro competente del collegio delle autorità di vigilanza di revocare l’autorizzazione all’uso del modello interno o di limitarne l’uso ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate; d) informazioni relative a eventuali proposte di requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate. 3.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano inoltre informazioni in merito alle estensioni dell’autorizzazione all’uso dei modelli interni o alle modifiche apportate a tali modelli interni.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2023/1118 — Scambio di informazioni in merito al riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni | Portale Normativo