Art. 14

Attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale

In vigore dal 12 gen 2023
Attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale 1.   Ai fini dell’esecuzione del processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, l’autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, definisce un programma di revisione prudenziale del collegio e lo mantiene aggiornato. 2.   Nel definire il programma di revisione prudenziale, l’autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, individua le attività di vigilanza da svolgere in relazione ai soggetti del gruppo o all’intero gruppo di imprese di investimento. Tale programma di revisione prudenziale del collegio contiene tutti gli elementi seguenti: a) i settori di lavoro congiunto individuati a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 oppure a seguito di altre attività intraprese dal collegio delle autorità di vigilanza, tra cui le azioni volte a contribuire a un’efficace vigilanza e a sopprimere l’inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza di cui all’articolo 48, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva; b) i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell’autorità di vigilanza del gruppo e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza per l’impresa madre nell’Unione e i soggetti o le succursali del gruppo di imprese di investimento; c) le principali aree d’intervento del collegio delle autorità di vigilanza e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli in loco e ispezioni di cui all’ della direttiva (UE) 2019/2034; d) i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate; e) i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2023/1118 — Attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale | Portale Normativo