Art. 47
Atti di esecuzione
In vigore dal 14 dic 2022
Atti di esecuzione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti:
a)
la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni a norma dell’, compresa un’eventuale procedura semplificata, tenendo nella massima considerazione l’obiettivo di limitare gli oneri amministrativi per le parti notificanti a norma dell’ del presente regolamento e dell’ del regolamento (CE) n. 139/2004;
b)
la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione relativa all’assenza di contributi finanziari esteri nell’ambito di procedure di appalto pubblico a norma dell’, inclusa un’eventuale procedura semplificata;
c)
i dettagli procedurali delle dichiarazioni orali a norma dell’, paragrafo 7, dell’, paragrafo 2, lettera c), e dell’;
d)
i dettagli concernenti la divulgazione a norma dell’ e il segreto professionale a norma dell’;
e)
la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;
f)
norme dettagliate per il calcolo dei termini;
g)
i dettagli procedurali e i termini per proporre impegni a norma degli ;
h)
norme dettagliate sulle fasi procedurali di cui agli articoli da 29 a 32 relative alle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
3. Prima dell’adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita a presentare osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione stessa, che non può essere inferiore a quattro settimane.
4. I primi atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 12 luglio 2023.
Storico versioni
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