Art. 46

Orientamenti

In vigore dal 14 dic 2022
Orientamenti 1.   La Commissione pubblica, al più tardi il 12 gennaio 2026, e successivamente aggiorna periodicamente, orientamenti riguardanti: a) l’applicazione dei criteri per determinare l’esistenza di una distorsione ai sensi dell’, paragrafo 1; b) l’applicazione della valutazione comparata ai sensi dell’; c) l’applicazione del suo potere di richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione ai sensi dell’, paragrafo 5, o di contributi finanziari esteri ricevuti da un operatore economico nell’ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell’, paragrafo 8; e d) la valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico ai sensi dell’. 2.   Prima di emanare gli orientamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua adeguate consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri. Gli orientamenti si basano sull’esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2560:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Regolamento (UE) 2022/2560 — Orientamenti | Portale Normativo