Art. 46

Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1.   Gli aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano gli investimenti nella trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e siano destinati a sostenere misure che: a) contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; b) migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro; c) sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano; d) si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali; e) si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli del regolamento (UE) 2018/848; f) portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. g) soddisfano le condizioni relative ai costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie di cui all', punto 1, lettera a); o h) soddisfano le condizioni per la prevenzione e la mitigazione degli investimenti alle condizioni di cui all'. 2.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. L'importo degli aiuti concessi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera g) del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti agli investimenti per la prevenzione e la mitigazione dei danni di cui al paragrafo 1, lettera h) del presente articolo non superano, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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Art. 46 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura | Portale Normativo