Art. 48
Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali
1. Gli aiuti per prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni arrecati da calamità naturali.
2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
3. Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere unicamente i seguenti elementi:
a)
i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b)
l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
4. L'importo degli aiuti non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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