Art. 49

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali 1.   Gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) l'autorità pubblica competente di uno Stato membro abbia riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e b) esista un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa. 2.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si considera concesso. 3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'azienda. 4.   I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data. 5.   I costi ammissibili possono essere i danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica competente, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue: a) danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; o b) perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità. 6.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. 7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato. 8.   Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 7, lettera b), si intende fatto al fatturato generato o alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale. 9.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
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