Art. 51
Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali
1. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo.
2. Gli aiuti soddisfano le condizioni seguenti:
a)
l'autorità competente dello Stato membro interessato ha riconosciuto formalmente la natura dell'evento come evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale; e
b)
esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo si considera concesso.
4. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
5. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
6. I costi ammissibili possono essere i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:
a)
danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; o
b)
perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura o dei relativi mezzi per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
7. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi di tale evento.
8. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
a)
il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, dal
b)
risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
9. Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 7, lettera b), si intende fatto al fatturato generato o alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
10. L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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