Art. 45
Aiuti alle misure di commercializzazione
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alle misure di commercializzazione
1. Gli aiuti alle misure di commercializzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti promuovano misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e
b)
gli aiuti siano destinati a:
i)
creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori oppure organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
ii)
trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui:
—
specie con un potenziale di mercato;
—
catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
—
prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848;
iii)
promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:
—
la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
—
la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;
—
la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale, alla pesca delle specie migratorie e alla pesca a piedi o dei produttori del settore dell'acquacoltura;
—
la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;
iv)
contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;
v)
contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;
vi)
redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;
vii)
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.
2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.
3. I costi possono includere unicamente i seguenti costi ammissibili:
a)
costi salariali diretti;
b)
spese di iscrizione;
c)
spese di viaggio;
d)
spese per le pubblicazioni;
e)
studi acquistati;
f)
affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; o
g)
costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni fattuali sui prodotti della pesca generici e sui loro benefici nutrizionali e sugli utilizzi proposti per questi prodotti.
4. Le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto vii) non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.
5. L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un intervento rientra in più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2473:oj#art-45