Art. 30
Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne
1. Gli aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'aiuto sia destinato a:
a)
ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente;
b)
aumentare l'efficienza energetica;
c)
aumentare il valore o la qualità del pesce sbarcato; o
d)
migliorare la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo possono sostenere unicamente i seguenti costi ammissibili:
a)
investimenti nella promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all' e alle condizioni previste in detto articolo;
b)
gli investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all' e alle condizioni previste in tale articolo;
c)
gli investimenti nelle attrezzature di cui all' e alle condizioni previste in tale articolo;
d)
gli investimenti nel miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all' e alle condizioni previste in tale articolo;
e)
gli investimenti nel potenziamento del valore aggiunto o della qualità del pesce catturato ai sensi dell' e alle condizioni stabilite in tale articolo;
f)
gli investimenti destinati ai porti di pesca, ai ripari e ai siti di sbarco di cui all' e alle condizioni previste in tale articolo; o
g)
investimenti in reti e altri attrezzi da pesca soggetti a un aumento dell'usura a causa dei danni causati da animali diversi dai pesci, comprese le specie invasive, e nelle relative attrezzature.
3. Gli aiuti possono sostenere l'innovazione a norma dell', i servizi di consulenza a norma dell' e i partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori a norma dell'.
4. Al fine di promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, gli aiuti possono sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad attività complementari alle condizioni previste all'.
5. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo:
a)
i riferimenti a pescherecci di cui agli devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
b)
i riferimenti all'ambiente marino di cui all' si intendono come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.
c)
le condizioni di cui agli che sono specifiche per i pescherecci operanti in zone marine non sono estese alla pesca nelle acque interne.
6. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, gli aiuti possono sostenere unicamente:
a)
la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l', paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;
b)
la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino a operare esclusivamente nelle acque interne.
8. L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili, eccetto nel caso della misura di cui al paragrafo 2, lettera g), alla quale si applica un'intensità di aiuto del 40 %. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
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