Art. 21
Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori
1. Gli aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti siano concessi solo per investimenti a bordo o in singole attrezzature e tali investimenti vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione; e
b)
gli aiuti non siano a favore di operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio.
2. Per le operazioni che sono destinate a migliorare la sicurezza per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:
a)
zattere di salvataggio;
b)
sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
c)
localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
d)
dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
e)
segnali di soccorso;
f)
dispositivi lanciasagole;
g)
sistemi di recupero dell'uomo in mare;
h)
apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
i)
porte tagliafuoco;
j)
valvole d'intercettazione del carburante;
k)
rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
l)
pompe e allarmi di sentina;
m)
apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
n)
porte e boccaporti stagni;
o)
protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
p)
corridoi e scale di accesso;
q)
illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
r)
sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
s)
videocamere e schermi di sicurezza;
t)
attrezzature ed elementi necessari a migliorare la sicurezza sul ponte.
3. Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:
a)
acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
b)
acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
c)
prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
d)
dotazione di guide e manuali per migliorare la salute;
e)
campagne d'informazione per migliorare la salute.
4. Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:
a)
servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
b)
impianti di cucina e cambuse;
c)
depuratori per la produzione di acqua potabile;
d)
apparecchiature o sistemi di ventilazione, pulizia o disinfezione per mantenere a bordo condizioni sanitarie adeguate;
e)
guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.
5. Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:
a)
parapetti e ringhiere del ponte;
b)
strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine al fine di garantire il riparo da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
c)
elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
d)
attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
e)
vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
f)
dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
g)
abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi o equipaggiamento protettivo anticaduta;
h)
segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
i)
analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
j)
guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
k)
veicoli collettivi per il trasporto dalle zone destinate alla molluschicoltura ai luoghi di prima vendita;
l)
strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi, bagni e altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.
6. Gli aiuti sono concessi ai pescatori, compreso se del caso i pescatori dediti alla pesca a piedi, o ai proprietari di pescherecci.
7. Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.
8. L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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