Art. 21

Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori 1.   Gli aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti siano concessi solo per investimenti a bordo o in singole attrezzature e tali investimenti vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione; e b) gli aiuti non siano a favore di operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio. 2.   Per le operazioni che sono destinate a migliorare la sicurezza per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi: a) zattere di salvataggio; b) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio; c) localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori; d) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio; e) segnali di soccorso; f) dispositivi lanciasagole; g) sistemi di recupero dell'uomo in mare; h) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori; i) porte tagliafuoco; j) valvole d'intercettazione del carburante; k) rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas; l) pompe e allarmi di sentina; m) apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite; n) porte e boccaporti stagni; o) protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete; p) corridoi e scale di accesso; q) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte; r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino; s) videocamere e schermi di sicurezza; t) attrezzature ed elementi necessari a migliorare la sicurezza sul ponte. 3.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi: a) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso; b) acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti; c) prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi; d) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute; e) campagne d'informazione per migliorare la salute. 4.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi: a) servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi; b) impianti di cucina e cambuse; c) depuratori per la produzione di acqua potabile; d) apparecchiature o sistemi di ventilazione, pulizia o disinfezione per mantenere a bordo condizioni sanitarie adeguate; e) guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software. 5.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi: a) parapetti e ringhiere del ponte; b) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine al fine di garantire il riparo da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali; c) elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; d) attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli; e) vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo; f) dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione; g) abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi o equipaggiamento protettivo anticaduta; h) segnali di emergenza e di allarme di sicurezza; i) analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli; j) guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo; k) veicoli collettivi per il trasporto dalle zone destinate alla molluschicoltura ai luoghi di prima vendita; l) strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi, bagni e altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. 6.   Gli aiuti sono concessi ai pescatori, compreso se del caso i pescatori dediti alla pesca a piedi, o ai proprietari di pescherecci. 7.   Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. 8.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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