Art. 19

Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito 1.   Gli aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti siano destinati a sostenere investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca; b) gli aiuti siano a favore di pescatori che: i) presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e ii) possiedono competenze professionali adeguate o le acquisiscono tramite operazioni finanziate a norma dell', paragrafo 1, lettera a). 2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi solo se le attività complementari sono correlate all'attività principale della pesca del pescatore. 3.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascuna operazione né l'importo massimo di 75 000 EUR per ciascuna impresa beneficiaria.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito | Portale Normativo