Art. 26
Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili
1. Gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sostengono le operazioni seguenti:
a)
la raccolta, da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare, quale la raccolta passiva di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti:
i)
rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per la lotta contro la pesca fantasma;
ii)
acquisto e, se del caso, l'installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
iii)
predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;
iv)
acquisto e, se del caso, l'installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;
v)
campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori di interessi a partecipare ai progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti; o
vi)
formazione dei pescatori e degli agenti portuali.
b)
la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti:
i)
acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;
ii)
acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati; o
iii)
costi relativi a lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni.
L'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile;
c)
il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine attraverso l'installazione degli elementi seguenti o l'adozione dei progetti e azioni seguenti:
i)
ami circolari;
ii)
dispositivi acustici di dissuasione;
iii)
sistemi di esclusione delle tartarughe (Turtle Excluder Device, TED);
iv)
cavi dotati di bandierine;
v)
altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di animali protetti;
vi)
formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
vii)
progetti incentrati sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
viii)
progetti incentrati su aree rilevanti per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere; o
ix)
sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a impatto ridotto, costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano;
d)
la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. Sono ammissibili al sostegno i costi relativi alle azioni seguenti:
i)
programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
—
sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti;
—
registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
—
mappatura delle specie alloctone invasive;
—
azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;
ii)
incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
iii)
misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
iv)
misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;
v)
misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia (27); o
vi)
misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale di tali regimi o misure da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione per effetto di un cumulo di regimi dell'Unione, nazionali e privati.
4. L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2473:oj#art-26