Art. 26 · Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili

Art. 26

Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili 1.   Gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. 2.   Gli aiuti di cui al presente articolo sostengono le operazioni seguenti: a) la raccolta, da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare, quale la raccolta passiva di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti: i) rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per la lotta contro la pesca fantasma; ii) acquisto e, se del caso, l'installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti; iii) predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari; iv) acquisto e, se del caso, l'installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti; v) campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori di interessi a partecipare ai progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti; o vi) formazione dei pescatori e degli agenti portuali. b) la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti: i) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico; ii) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati; o iii) costi relativi a lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni. L'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile; c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine attraverso l'installazione degli elementi seguenti o l'adozione dei progetti e azioni seguenti: i) ami circolari; ii) dispositivi acustici di dissuasione; iii) sistemi di esclusione delle tartarughe (Turtle Excluder Device, TED); iv) cavi dotati di bandierine; v) altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di animali protetti; vi) formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; vii) progetti incentrati sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi; viii) progetti incentrati su aree rilevanti per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere; o ix) sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a impatto ridotto, costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano; d) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. Sono ammissibili al sostegno i costi relativi alle azioni seguenti: i) programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare: — sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti; — registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità; — mappatura delle specie alloctone invasive; — azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive; ii) incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità; iii) misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico; iv) misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità; v) misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia (27); o vi) misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale di tali regimi o misure da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione per effetto di un cumulo di regimi dell'Unione, nazionali e privati. 4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
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