Art. 20

Aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità 1.   Sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli e alle loro associazioni: a) aiuti per l’adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I; b) aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità condotte ai sensi della legislazione dell’Unione o nazionale da o per conto dell’autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I; c) aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato, per l’ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, se soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi nell’ambito dei seguenti regimi di qualità: a) regimi di qualità istituiti ai sensi: i) della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) del regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (32); iv) del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (33); v) del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (34); b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti: — caratteristiche specifiche del prodotto; — particolari metodi di produzione; — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori; iii) i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli; c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (35). 3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità. 4.   Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri. 5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi per un periodo massimo di sette anni. 6.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. 7.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Sono versati all’organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza. 8.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.
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