Art. 19

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo 1.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Sono ammissibili all’aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale. 3.   Gli Stati membri adattano gli aiuti esentati in conformità al presente articolo per tener conto di eventuali modifiche apportate ai regolamenti che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. 4.   Gli aiuti non sono concessi: a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori; b) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato; c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 152, paragrafo 3, o l’articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) il canone di affitto di locali idonei; b) l’acquisto di attrezzature per ufficio; c) le spese amministrative per il personale, d) le spese generali, legali e amministrative; e) l’acquisto di programmi informatici e i costi di acquisto o i diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato. 6.   Gli aiuti sono erogati sotto forma di aiuti forfettari versati in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato dell’associazione o dell’organizzazione di produttori. Gli Stati membri versano l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione della misura. 7.   Gli aiuti non superano il 10 % della produzione annuale commercializzata dall’associazione o dall’organizzazione di produttori. 8.   L’importo dell’aiuto è limitato a 100 000 EUR l’anno. Gli aiuti sono decrescenti.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo | Portale Normativo