Art. 17

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli 1.   Gli aiuti agli investimenti in relazione alla trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   L’investimento riguarda attivi materiali o immateriali nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e/o della commercializzazione di prodotti agricoli. 3.   Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all’aiuto ai sensi del presente articolo. 4.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’operazione in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b); d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 6.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. 7.   Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. 8.   Il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata non è considerato un costo ammissibile. 9.   Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione in vigore. 10.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento. 11.   L’intensità di aiuto non supera il 65 %, tranne nei casi di cui al paragrafo 12. 12.   L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti: a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all’, paragrafo 3, lettere e), f) e g), o al miglioramento del benessere degli animali; b) investimenti da parte di giovani agricoltori; c) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli | Portale Normativo