Art. 16

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali 1.   Gli aiuti alle PMI attive nella produzione agricola primaria per investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presene articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   La rilocalizzazione del fabbricato aziendale è effettuata nell’interesse pubblico. L’interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato. 3.   Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività. 4.   Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo ai costi relativi a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all’, paragrafi da 12 a 15. Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento. 5.   L’intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali ed è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali | Portale Normativo