Art. 22

Aiuti per servizi di consulenza

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per servizi di consulenza 1.   Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza. Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC. 3.   La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi: a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115; b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), dell’ del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40); c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (41); d) la prevenzione e la gestione dei rischi; e) la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l’integrazione settoriale, l’orientamento al mercato e la promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI; f) le tecnologie digitali nell’agricoltura di cui all’articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115; g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115; h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l’assistenza sociale nelle comunità agricole; i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell’alimentazione degli animali d’allevamento in base alle esigenze. 4.   La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l’efficienza energetica e la produzione e l’uso di energie rinnovabili per l’agricoltura, l’aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell’allevamento. 5.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato. 6.   Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse. 7.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato. 8.   L’importo dell’aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 25 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria. 9.   L’importo dell’aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 200 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti per servizi di consulenza | Portale Normativo