Art. 6

Valutazione del rispetto dei criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento forestale

In vigore dal 13 dic 2022
Valutazione del rispetto dei criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento forestale Se non sono disponibili prove attestanti il rispetto dei criteri LULUCF a livello nazionale, gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate che confermino l’esistenza e l’attuazione di sistemi di gestione a livello della zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine. A tal fine gli operatori economici forniscono prove precise, aggiornate e verificabili conformemente agli obblighi seguenti: a) individuare i confini spaziali della zona di approvvigionamento, comprese postazioni e tratti di terreno, per i quali occorre dimostrare la conformità, ad esempio mediante coordinate geografiche, appezzamenti o particelle e individuare i bacini di carbonio forestali pertinenti, tra cui la biomassa epigea, la biomassa sotterranea, la lettiera, il legno morto e il carbonio organico nel suolo; b) computo della media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta nel corso di un periodo di riferimento storico al fine di stabilire un parametro di riferimento per confrontare il mantenimento o il rafforzamento delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta a livello di zona di approvvigionamento. Gli operatori economici utilizzano il periodo di riferimento 2000-2009, o un altro periodo di lunghezza simile e il più vicino possibile al 2000-2009, per agevolare l’utilizzo dei dati degli inventari forestali o per mitigare gli impatti di disturbi naturali o di altri eventi estremi. Gli operatori economici giustificano debitamente la scelta del periodo di riferimento. L’operatore economico stima i valori di riferimento per tutti i comparti di carbonio pertinenti identificati individualmente in applicazione della lettera a); c) descrizione dello scenario delle pratiche di gestione forestale attese in una zona di approvvigionamento per un periodo previsto a lungo termine pari ad almeno 30 anni dopo l’evento di raccolta da cui proviene la biomassa. Tale scenario è costruito sulla base delle pratiche di gestione forestale in una zona di approvvigionamento documentate per il periodo di riferimento storico o sulla base dei piani di gestione forestale esistenti o di altre prove verificabili; d) stima della media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio della zona di approvvigionamento nel periodo previsto a lungo termine pari ad almeno 30 anni, a seconda del tasso di crescita della foresta, dopo la raccolta della biomassa forestale. Al fine di garantire la comparabilità con il periodo di riferimento storico, tali stime utilizzano gli stessi comparti di carbonio, dati e metodi di cui alle lettere a) e b). Se non sono in grado di quantificare uno o più comparti individuati in applicazione della lettera a), gli operatori economici forniscono la debita giustificazione; e) confronto della media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella zona di approvvigionamento forestale pertinente del periodo a lungo termine previsto con le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta del periodo di riferimento storico. Se la media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta del periodo previsto a lungo termine è uguale o superiore alla media delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta del periodo di riferimento storico, la biomassa forestale rispetta i criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento forestale. Gli operatori economici istituiscono sistemi adeguati di monitoraggio e verifica dell’effettivo sviluppo delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio in comprovata conformità agli obblighi stabiliti nel presente articolo.
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