Art. 4

Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento forestale

In vigore dal 13 dic 2022
Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento forestale Se non sono disponibili prove attestanti il rispetto di uno o più criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale, gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate da cui risulta che tali criteri siano stati rispettati mediante sistemi di gestione istituiti e attuati a livello della zona di approvvigionamento. A tal fine gli operatori economici forniscono prove precise, aggiornate e verificabili di tutti gli elementi seguenti: a) i confini spaziali della zona di approvvigionamento per cui occorre dimostrare la conformità e su cui si applicano i sistemi di gestione di cui alla lettera b), anche attraverso coordinate geografiche o particelle; b) i sistemi di gestione applicabili alla zona di approvvigionamento atti a garantire: i) la legalità delle operazioni di raccolta, dimostrata da prove della conformità al sistema di dovuta diligenza di cui all’ del regolamento (UE) n. 995/2010; ii) che la rigenerazione della foresta sia effettuata in modo da mantenere almeno la qualità e la quantità delle superfici forestali in cui avviene la raccolta, il che può essere dimostrato fornendo prove dell’insediamento di una nuova foresta nella stessa zona entro un massimo di dieci anni dopo la raccolta. Ciò può essere dimostrato mediante piani di gestione forestale, protocolli operativi, valutazioni di impatto ambientale e risultati di ispezioni e di controlli di conformità pertinenti; iii) che la biomassa forestale non provenga da aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall’autorità competente, per scopi di protezione della natura, incluse le zone umide e le torbiere, tranne qualora sussistano prove attestanti che l’attività di raccolta della materia prima non interferisce con gli obiettivi di protezione delle aree designate. Ciò può essere dimostrato mediante banche dati internazionali e nazionali, mappe ufficiali, piani di gestione forestale, protocolli operativi, protocolli di raccolta, immagini satellitari, valutazioni di impatto ambientale, permessi ufficiali di sfruttamento che includono condizioni o restrizioni attestanti che non vi è contrasto con gli obiettivi pertinenti di tutela ambientale, e risultati di ispezioni e controlli di conformità pertinenti; iv) che la raccolta della biomassa forestale sia effettuata in modo da prevenire almeno gli impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità. Ciò può essere dimostrato fornendo prove del fatto che i rischi pertinenti associati alla raccolta della biomassa forestale per la produzione di energia sono stati individuati in anticipo, e che sono state attuate azioni adeguate di mitigazione, ad esempio: 1) le foreste primarie e le aree protette ai sensi della lettera b), punto iii), non sono declassate a piantagioni forestali o da queste sostituite; 2) la raccolta di ceppi e radici è ridotta al minimo; 3) non vi è raccolta sui suoli vulnerabili; 4) la raccolta è realizzata attraverso sistemi di disboscamento che riducono al minimo gli impatti sulla qualità del suolo, compattazione compresa; 5) la raccolta è realizzata in modo da ridurre al minimo gli impatti sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat, inclusi le piante e gli animali protetti ai sensi della legislazione internazionale o nazionale; 6) si abbandonano nella foresta quantità e assortimenti di legno morto adeguati a livello locale; e 7) i grandi tagli a raso sono ridotti al minimo, salvo se temporaneamente giustificato dalla presenza documentata di parassiti forestali, tempeste o altri disturbi naturali. Tali azioni di mitigazione possono essere dimostrate mediante banche dati internazionali e nazionali, mappe ufficiali, immagini satellitari, piani di gestione forestale, protocolli operativi, protocolli di raccolta, risultati di ispezioni e di controlli di conformità pertinenti; v) la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste. Ciò può essere dimostrato fornendo prove del fatto che le quantità annuali di abbattimenti non superano in media l’incremento annuo netto nella zona di approvvigionamento pertinente nei dieci anni precedenti l’intervento di raccolta, salvo se quantità diverse sono debitamente giustificate per migliorare la capacità produttiva futura delle foreste; o per la presenza documentata di parassiti forestali, tempeste o altri disturbi naturali. Ciò può essere dimostrato mediante dati di inventari forestali pubblici o privati.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2022/2448 — Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento forestale | Portale Normativo