Art. 7

Controllo e verifica

In vigore dal 13 dic 2022
Controllo e verifica 1.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli operatori economici: a) presentino informazioni affidabili a sostegno delle dichiarazioni di sostenibilità, dimostrando che gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 sono stati debitamente rispettati, e mettano a disposizione, su richiesta, i dati dettagliati che sono stati utilizzati per raccogliere tali informazioni. Altre prove eventualmente fornite per dimostrare il rispetto dei criteri di raccolta e LULUCF soddisfano un alto grado di affidabilità e verificabilità; b) utilizzino il sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; c) provvedano a un livello adeguato di controllo indipendente svolto da terzi delle informazioni da essi presentate, ad eccezione della conformità a livello nazionale e subnazionale con i criteri di raccolta e LULUCF, per i quali si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale; d) garantiscano un livello adeguato di trasparenza, tenendo conto dell’esigenza di verifica pubblica del metodo di controllo; e) forniscano prove del fatto che sono effettuati regolarmente i controlli pertinenti, anche attraverso ispezioni periodiche, se del caso. 2.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che il controllo di cui al paragrafo 1, lettera c), valuti la frequenza e il metodo di campionamento nonché l’attendibilità dei dati e verifichi che le informazioni presentate dagli operatori economici siano precise, affidabili e a prova di frode. 3.   Gli operatori economici possono avvalersi di sistemi nazionali o di sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. 4.   Per contribuire ad alleviare gli oneri amministrativi, in particolare per i piccoli operatori economici, si possono effettuare controlli di gruppo alle condizioni indicate all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.
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