Art. 5

Valutazione del rispetto dei criteri LULUCF a livello nazionale

In vigore dal 13 dic 2022
Valutazione del rispetto dei criteri LULUCF a livello nazionale Gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate che confermino il rispetto dei criteri relativi all’uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) a livello nazionale. A tal fine gli operatori economici forniscono prove precise, aggiornate e verificabili attestanti che il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica da cui proviene la biomassa forestale è parte dell’accordo di Parigi e soddisfa una delle due serie condizioni seguenti: i) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (NDC) nell’ambito dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici in seguito alla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che soddisfa i seguenti obblighi: a) l’NDC include i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo, combinandoli come un unico settore dell’agricoltura, della silvicoltura e di altri ambiti dell’uso del suolo (agriculture, forestry and other land use — AFOLU) o distinguendoli come settore agricolo e settori LULUCF; b) l’NDC spiega come i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo siano stati considerati nell’NDC; c) l’NDC computa le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo rispetto all’obiettivo generale di riduzione delle emissioni del paese, comprese le emissioni associate alla raccolta della biomassa forestale; oppure ii) dispone di leggi nazionali o subnazionali applicabili alla zona di raccolta per conservare e potenziare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio nelle foreste. Inoltre si devono fornire le prove attestanti che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano in media gli assorbimenti nei dieci anni precedenti la raccolta della biomassa forestale e che le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio sono conservati o potenziati tra gli ultimi due periodi successivi di dieci anni precedenti la raccolta della biomassa forestale. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici, gli Stati membri possono fornire loro informazioni aggiornate sugli elementi di cui al presente articolo.
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