Art. 7
Fonti dei dati
In vigore dal 23 nov 2022
Fonti dei dati
1. I dati sono compilati prevalentemente attingendo a registri amministrativi come stabilito all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 e riguardano l'intero Stato membro.
2. Se i registri amministrativi non sono disponibili o presentano qualità o copertura insufficiente, è ammesso il ricorso ad altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentano la produzione di dati che sono comparabili e conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2294:oj#art-7