Art. 5

Periodo di riferimento

In vigore dal 23 nov 2022
Periodo di riferimento 1.   Il periodo di riferimento è l'anno civile. 2.   Il primo anno di riferimento è il 2021. 3.   In deroga al paragrafo 2, il primo anno di riferimento per i dati relativi all'occupazione nella sanità, all'assistenza ospedaliera e alle procedure chirurgiche di cui ai punti 1, 6 e 7 dell'allegato II è il 2023.
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