Art. 6

Trasmissione di dati e metadati alla Commissione (Eurostat)

In vigore dal 23 nov 2022
Trasmissione di dati e metadati alla Commissione (Eurostat) 1.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento di cui rispettivamente agli alla Commissione (Eurostat) con cadenza annuale entro 14 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento sull'assistenza ospedaliera e sulle procedure chirurgiche di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato II entro 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. 3.   I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente.
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