Art. 7 · Fonti dei dati

Art. 7

Fonti dei dati

In vigore dal 23 nov 2022
Fonti dei dati 1.   I dati sono compilati prevalentemente attingendo a registri amministrativi come stabilito all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 e riguardano l'intero Stato membro. 2.   Se i registri amministrativi non sono disponibili o presentano qualità o copertura insufficiente, è ammesso il ricorso ad altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentano la produzione di dati che sono comparabili e conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
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