Art. 83

Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione

In vigore dal 19 ott 2022
Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per: a) il procedimento a norma degli ; b) le audizioni previste dall'; c) la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'. Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'.
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Art. 83 Regolamento (UE) 2022/2065 — Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione | Portale Normativo