Art. 84
Segreto d'ufficio
In vigore dal 19 ott 2022
Segreto d'ufficio
Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui al presente capo, la Commissione, il comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell', paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
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