Art. 83
Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
In vigore dal 19 ott 2022
Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:
a)
il procedimento a norma degli ;
b)
le audizioni previste dall';
c)
la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'.
Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2065:oj#art-83