Art. 33

Infrazioni gravi

In vigore dal 19 ott 2022
Infrazioni gravi 1.   Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009: a) pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dallo Stato membro di bandiera; b) mancanza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità dei requisiti in materia di dichiarazioni di cui al presente regolamento, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture o dei dati ad esse connessi; c) pesca in una zona di divieto; d) pesca in un periodo di divieto; e) cattura o detenzione intenzionale di specie in violazione delle CMM applicabili di cui al presente regolamento; f) superamento significativo dei limiti di cattura o dei contingenti delle possibilità di pesca; g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati; h) falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione di un peschereccio; i) occultamento, manomissione o sottrazione degli elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione; j) infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma del presente regolamento; k) rifiuto di accettare un imbarco e ispezione; l) indebito ostacolo o ritardo dell’attività di un ispettore autorizzato; m) intimidazioni o attacchi fisici contro l’osservatore del POR; n) manomissione o disattivazione intenzionali del VMS; o) attività di pesca di pescherecci dell’Unione non iscritti nel registro; p) pesca in prossimità di boe di raccolta dati o raccolta a bordo di tali boe in violazione dell’, paragrafo 1 o 2. 2.   Laddove è stato accertato che un peschereccio dell’Unione ha partecipato a un’infrazione grave, le autorità dello Stato membro di bandiera revocano la licenza di tale peschereccio e provvedono affinché tale nave non svolga l’attività di pesca nella zona della convenzione fino a quando non siano state ottemperate le sanzioni imposte dallo Stato membro di bandiera in relazione all’infrazione.
Storico versioni

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