Art. 31

Obblighi del comandante di un peschereccio dell’Unione durante un’ispezione

In vigore dal 19 ott 2022
Obblighi del comandante di un peschereccio dell’Unione durante un’ispezione 1.   Fatti salvi gli obblighi del comandante di un peschereccio dell’Unione durante un’ispezione previsti da qualsiasi atto adottato a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, durante le operazioni di imbarco e un’ispezione il comandante di un peschereccio dell’Unione: a) segue i principi delle buone pratiche di navigazione internazionalmente riconosciuti, in modo da evitare rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati; b) accetta ed agevola l’imbarco rapido e sicuro degli ispettori autorizzati; c) collabora con gli ispettori autorizzati e offre assistenza nel corso dell’ispezione conformemente alle procedure di imbarco e di ispezione della WCPFC; d) si astiene dall’ostacolare o ritardare indebitamente gli ispettori autorizzati nell’espletamento delle loro mansioni; e) consente agli ispettori autorizzati di comunicare con l’equipaggio e le autorità della nave di ispezione nonché con le autorità del peschereccio ispezionato; f) offre agli ispettori autorizzati una sistemazione adeguata, equivalente a quella normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo della nave, compresi, se del caso, vitto e alloggio; e g) facilita lo sbarco in condizioni di sicurezza degli ispettori autorizzati. 2.   Se il comandante di un peschereccio dell’Unione rifiuta di consentire a un ispettore autorizzato di effettuare operazioni di imbarco e ispezione secondo le procedure di cui al presente regolamento, egli deve motivare tale rifiuto. Le autorità della nave di ispezione comunicano immediatamente alle autorità dello Stato membro di bandiera e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, il rifiuto del comandante e ogni spiegazione addotta. La Commissione ne informa immediatamente il segretariato della WCPFC. 3.   Quando è comunicato tale rifiuto a norma del paragrafo 2, le autorità dello Stato membro di bandiera di un peschereccio ingiungono al comandante di accettare l’imbarco e l’ispezione a meno che norme, procedure e pratiche internazionali generalmente riconosciute relative alla sicurezza in mare non rendano necessario ritardare l’imbarco e l’ispezione. 4.   Se il comandante non ottempera all’ingiunzione di cui al paragrafo 3, lo Stato membro di bandiera sospende l’autorizzazione di pesca della nave e ordina alla nave di rientrare immediatamente in porto. Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, le misure adottate.
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