Art. 32

Procedura in caso di infrazione grave

In vigore dal 19 ott 2022
Procedura in caso di infrazione grave 1.   Al ricevimento di una notifica di una possibile infrazione grave ai sensi dell’ da un ispettore autorizzato di una parte contraente, senza ritardo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio interessato: a) assume l’obbligo di avviare un’indagine a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (13) e, se le prove lo giustificano, adotta misure di esecuzione nei confronti del peschereccio in questione e ne informa le autorità dell’ispettore autorizzato, la Commissione, o un organismo da essa designato, e il segretariato della WCPFC; oppure b) autorizza le autorità dell’ispettore autorizzato a completare l’indagine sulla possibile infrazione e ne informa la Commissione, o un organismo da essa designato, e il segretariato della WCPFC. 2.   Gli ispettori autorizzati dell’Unione trattano i rapporti di ispezione conformemente all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), non appena conclusa l’indagine, le autorità dello Stato membro dell’ispettore autorizzato trasmettono alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio gli elementi di prova specifici raccolti dagli ispettori autorizzati unitamente ai risultati dell’indagine. Al ricevimento di una notifica di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera del peschereccio risponde senza ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi.
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Procedura in caso di infrazione grave (Art. 32 Regolamento (UE) 2022/2056) — Testo vigente | Portale Normativo