Art. 35

Misure di competenza dello Stato di approdo

In vigore dal 19 ott 2022
Misure di competenza dello Stato di approdo Il comandante di un peschereccio dell’Unione collabora con le autorità portuali di qualsiasi parte contraente per l’attuazione delle misure adottate dallo Stato di approdo nell’ambito della convenzione e del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2056:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo