Art. 35
Misure di competenza dello Stato di approdo
In vigore dal 19 ott 2022
Misure di competenza dello Stato di approdo
Il comandante di un peschereccio dell’Unione collabora con le autorità portuali di qualsiasi parte contraente per l’attuazione delle misure adottate dallo Stato di approdo nell’ambito della convenzione e del presente regolamento.
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