Art. 9

Distribuzione dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale

In vigore dal 6 ott 2022
Distribuzione dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale 1.   In deroga alle norme dell'Unione in materia di rendite di congestione, gli Stati membri possono utilizzare i ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica a norma dell'. 2.   L'uso dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione a norma del paragrafo 1 è soggetto ad approvazione dell'autorità di regolazione dello Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'uso dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione a norma del paragrafo 1 entro un mese dalla data di adozione della pertinente misura nazionale.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2022/1854 — Distribuzione dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale | Portale Normativo