Art. 7

Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica

In vigore dal 6 ott 2022
Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica 1.   Il tetto sui ricavi di mercato di cui all' si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti: a) energia eolica; b) energia solare (termica e fotovoltaica); c) energia geotermica; d) energia idroelettrica senza serbatoio; e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano; f) rifiuti; g) energia nucleare; h) lignite; i) prodotti del petrolio greggio; j) torba. 2.   Il tetto sui ricavi di mercato di cui all', paragrafo 1, non si applica ai progetti dimostrativi o ai produttori i cui ricavi per MWh di energia elettrica prodotta sono soggetti a un tetto già esistente in virtù di disposizioni statali o pubbliche non adottate a norma dell'. 3.   Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all', paragrafo 1, comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata di al massimo 1 MW. Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all', paragrafo 1, comporti il rischio di aumento delle emissioni di CO2 e di riduzione della produzione di energia rinnovabile, che esso non si applichi all'energia elettrica prodotta in impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche convenzionali. 4.   Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato non si applichi ai ricavi ottenuti dalle vendite di energia elettrica nel mercato dell'energia di bilanciamento e dalla compensazione per il ridispacciamento e gli scambi compensativi. 5.   Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato si applichi solo al 90 % dei ricavi di mercato che superano il tetto sui ricavi di mercato di cui all', paragrafo 1. 6.   I produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi, se del caso, forniscono alle autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati, tutti i dati necessari per l'applicazione dell', compresi dati riguardanti l'energia elettrica prodotta e i relativi ricavi di mercato, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente, all'interno della stessa impresa o nel quadro di un mercato centralizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1854:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 2022/1854 — Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica | Portale Normativo