Art. 8
Misure nazionali di crisi
In vigore dal 6 ott 2022
Misure nazionali di crisi
1. Gli Stati membri possono:
a)
mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all', paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica;
b)
fissare un tetto più elevato per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all', paragrafo 1, a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di cui all', paragrafo 1;
c)
mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell', paragrafo 1;
d)
fissare un tetto specifico per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile;
e)
applicare agli impianti idroelettrici che non rientrano nell', paragrafo 1, lettera d), un tetto sui ricavi di mercato ovvero mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i loro ricavi di mercato, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie.
2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:
a)
sono proporzionate e non discriminatorie;
b)
non compromettono i segnali di investimento;
c)
assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;
d)
non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, non incidono sull'ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;
e)
sono compatibili con il diritto dell'Unione.
Storico versioni
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