Art. 8 · Misure nazionali di crisi

Art. 8

Misure nazionali di crisi

In vigore dal 6 ott 2022
Misure nazionali di crisi 1.   Gli Stati membri possono: a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all', paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica; b) fissare un tetto più elevato per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all', paragrafo 1, a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di cui all', paragrafo 1; c) mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell', paragrafo 1; d) fissare un tetto specifico per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile; e) applicare agli impianti idroelettrici che non rientrano nell', paragrafo 1, lettera d), un tetto sui ricavi di mercato ovvero mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i loro ricavi di mercato, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie. 2.   In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1: a) sono proporzionate e non discriminatorie; b) non compromettono i segnali di investimento; c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio; d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, non incidono sull'ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso; e) sono compatibili con il diritto dell'Unione.
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