Art. 5

Misure per conseguire la riduzione della domanda

In vigore dal 6 ott 2022
Misure per conseguire la riduzione della domanda Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli , anche ampliando misure nazionali già in essere. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili e, in particolare, rispettano tutte le condizioni seguenti: a) qualora la compensazione finanziaria sia versata in aggiunta ai ricavi di mercato, l'importo di tale compensazione è stabilito mediante procedure aperte competitive; b) comportano una compensazione finanziaria solo quando questa sia versata a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo previsto nella fascia oraria interessata in assenza della gara; c) non falsano indebitamente la concorrenza o il funzionamento corretto del mercato interno dell'energia elettrica; d) non sono indebitamente limitate a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori, conformemente all' della direttiva (UE) 2019/944; e e) non ostacolano indebitamente il processo di sostituzione delle tecnologie a base di combustibili fossili con tecnologie che utilizzano l'energia elettrica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1854:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo