Art. 5
Misure per conseguire la riduzione della domanda
In vigore dal 6 ott 2022
Misure per conseguire la riduzione della domanda
Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli , anche ampliando misure nazionali già in essere. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili e, in particolare, rispettano tutte le condizioni seguenti:
a)
qualora la compensazione finanziaria sia versata in aggiunta ai ricavi di mercato, l'importo di tale compensazione è stabilito mediante procedure aperte competitive;
b)
comportano una compensazione finanziaria solo quando questa sia versata a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo previsto nella fascia oraria interessata in assenza della gara;
c)
non falsano indebitamente la concorrenza o il funzionamento corretto del mercato interno dell'energia elettrica;
d)
non sono indebitamente limitate a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori, conformemente all' della direttiva (UE) 2019/944; e
e)
non ostacolano indebitamente il processo di sostituzione delle tecnologie a base di combustibili fossili con tecnologie che utilizzano l'energia elettrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1854:oj#art-5