Art. 11
Accordi tra Stati membri
In vigore dal 6 ott 2022
Accordi tra Stati membri
1. Nei casi in cui la dipendenza dalle importazioni nette di uno Stato membro è pari o superiore al 100 %, lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore principale concludono un accordo entro il 1o dicembre 2022 per ripartire adeguatamente i ricavi eccedenti. Tutti gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, possono concludere siffatti accordi, che possono riguardare anche i ricavi derivanti dalle misure nazionali di crisi di cui all', comprese le attività di compravendita di energia elettrica.
2. La Commissione assiste gli Stati membri durante l'intero processo negoziale, incoraggiando e facilitando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1854:oj#art-11