Art. 11 · Accordi tra Stati membri

Art. 11

Accordi tra Stati membri

In vigore dal 6 ott 2022
Accordi tra Stati membri 1.   Nei casi in cui la dipendenza dalle importazioni nette di uno Stato membro è pari o superiore al 100 %, lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore principale concludono un accordo entro il 1o dicembre 2022 per ripartire adeguatamente i ricavi eccedenti. Tutti gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, possono concludere siffatti accordi, che possono riguardare anche i ricavi derivanti dalle misure nazionali di crisi di cui all', comprese le attività di compravendita di energia elettrica. 2.   La Commissione assiste gli Stati membri durante l'intero processo negoziale, incoraggiando e facilitando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri.
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