Art. 4

Meccanismi di cooperazione a livello locale

In vigore dal 29 set 2022
Meccanismi di cooperazione a livello locale 1.   Qualora una BCN competente segnali alla BCE informazioni statistiche che ha raccolto tramite un’autorità nazionale competente (ANC) secondo meccanismi di cooperazione a livello locale, tale BCN competente assicura che le informazioni raccolte e trasmesse tramite la rispettiva ANC consentano un monitoraggio efficace dell’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica. 2.   Qualora un soggetto dichiarante fornisca informazioni statistiche alla BCN competente tramite un’ANC secondo meccanismi di cooperazione locale prima dell’avvio di una procedura di infrazione, la BCN competente si coordina con l’ANC competente per sapere se la presunta infrazione si sia verificata a seguito di azioni od omissioni da parte del soggetto dichiarante e per garantire che non siano avviate contemporaneamente nei confronti dello stesso soggetto dichiarante più procedure di infrazione sulla base dei medesimi fatti. 3.   Qualora un soggetto dichiarante fornisca informazioni statistiche alla BCN competente tramite un’ANC secondo meccanismi di cooperazione a livello locale, la BCN competente informa l’ANC interessata nei casi in cui un piano correttivo di cui all’ sia stato presentato da parte del soggetto dichiarante e approvato da parte dell’ANC, e le comunica se tale piano sia stato attuato con successo o meno, e nei casi in cui il Comitato esecutivo della BCE abbia irrogato una sanzione a un soggetto dichiarante in conformità all’ del regolamento (CE) n. 2532/98 e all’ del regolamento (CE) n. 2533/98.
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