Art. 6
Notifica
In vigore dal 29 set 2022
Notifica
1. Prima di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell’, la banca centrale competente dell’Eurosistema trasmette al soggetto dichiarante interessato un avviso mediante una notifica scritta contenente almeno i seguenti elementi:
a)
la natura delle presunte infrazioni;
b)
la possibilità che venga avviata una procedura di infrazione e, in tal caso, la possibilità che venga inflitta una sanzione nei confronti del soggetto dichiarante;
c)
la possibilità per il soggetto dichiarante di fornire motivazioni, tra cui il fatto che le presunte infrazioni fossero dovute a circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante;
d)
la necessità di porre rimedio alle presunte infrazioni, se non si è già provveduto, per garantire il rispetto degli obblighi di segnalazione statistica; e
e)
se del caso, la possibilità che la banca centrale competente dell’Eurosistema approvi, nel caso in cui sia presentato, un piano correttivo, che debba essere attuato dal soggetto dichiarante.
2. Qualora una banca centrale competente dell’Eurosistema abbia individuato un caso di colpa grave ai sensi dell’, paragrafo 2, essa contatta il soggetto dichiarante interessato, per iscritto, al fine di notificare a tale soggetto dichiarante almeno quanto segue:
a)
la natura della colpa grave;
b)
la necessità di avviare una procedura di infrazione e, in tal caso, la possibilità che venga inflitta una sanzione nei confronti del soggetto dichiarante;
c)
la possibilità per il soggetto dichiarante di fornire motivazioni; e
d)
la necessità che il soggetto dichiarante ponga rimedio alla colpa grave al fine di garantire l’osservanza dell’obbligo di segnalazione statistica e, se del caso, di garantire senza indugio un’efficace cooperazione con la banca centrale competente dell’Eurosistema.
3. La banca centrale competente dell’Eurosistema fornisce al soggetto dichiarante la notifica scritta di cui ai paragrafi 1 e 2 il prima possibile dopo il verificarsi della presunta infrazione o dopo che la colpa grave sia venuta a conoscenza di tale banca centrale dell’Eurosistema per la prima volta. In caso di presunta violazione degli obblighi di segnalazione giornaliera, la banca centrale competente dell’Eurosistema provvede a tale notifica, ogniqualvolta sia possibile, prima che si verifichi una presunta infrazione cumulativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1917:oj#art-6